Avanti anche dopo il DPCM 13 ottobre
Stop allo sport amatoriale. Consentita l’attività organizzata dal CSI
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il DPCM del 13 ottobre 2020
(in allegato) con le nuove misure di contrasto e contenimento
dell'emergenza Covid-19. Le disposizioni contenute nel Decreto, con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si applicano dal 14 ottobre, e
saranno valide per i prossimi trenta giorni.
Di seguito, in sintesi, la parte relativa all'ambito sportivo, dove si
evince che sono consentite tutte le attività sportive del Centro
Sportivo Italiano, nel rispetto dei protocolli e delle Linee Guida
emanate dal CSI e viene invece fatto divieto di gare ed attività a
carattere amatoriale, non regolamentate o sprovviste di controlli anti
Covid.
Sport di contatto
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse
agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di
contatto sono consentiti, si legge nel DPCM, “da parte delle
società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base -
dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico
(CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione
sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi”.
Presenza di pubblico
Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di
squadra - riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni è
consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di
riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre
il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive
all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni in luoghi chiusi,
esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile
assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere,
con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro,
con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo
della mascherina, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di
promozione sportiva. Le regioni e le province autonome, in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori,
possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso
numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero
massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non
all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate
dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della
capienza.
Attività sportive in palestre, piscine e circoli sportivi
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso
palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono
consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza
alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate
dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati
dalle Regioni e dalle Province Autonome.